
Sono ampiamente note due isolate pronunce della Suprema Corte (sentenza n. 3709/2019 ed ordinanza n. 24160/2019) con le quali era stato definito “non idoneo” il registro INI-PEC ai fini dell’estrazione degli indirizzi di posta elettronica certificata per le notifiche telematiche.
Palese l’errore di diritto contenuto nelle suindicate pronunce.
Il registro INI-PEC, istituito dall’art. 5 del decreto legge n. 179/2012, è regolato dall’art. 6 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale che espressamente lo qualifica come pubblico elenco.
La Suprema Corte con ordinanza di correzione di errore materiale n. 29749 del 15 novembre 2019 ha rivisto la propria posizione affermando espressamente:
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza