#PTT: indisponibilità del SIGIT e rimessione in termini

Lo studio legale tributario Ferragina & Parisi opera, da oltre vent'anni, nel campo del diritto tributario.

L’eventuale indisponibilità o malfunzionamento del SIGIT è resa pubblica mediante appositi avvisi sul portale della giustizia tributaria: www.giustiziatributaria.gov.it.

 

Tali avvisi potranno essere utilizzati ai fini di un’eventuale richiesta di rimessione in termini.

 

 

Nel caso in cui l’indisponibilità del PTT sia determinata da eventi di carattere eccezionale si accerterà, con apposito decreto, il mancato funzionamento del sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT), ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 (“Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari”). In tal caso, eventuali termini di decadenza saranno prorogati di diritto fino al decimo giorno successivo alla data in cui il decreto stesso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nota prot. DF.DFCTPRN.REGISTRO UFFICIALE.0000872.24-10-2019.I del Ministero delle finanze.

 

 

 

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