#PTT: ancora sul concetto di inesistenza

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CTR Firenze, sez. VII, sent. n. 849/2019

La notifica di un atto è inesistente nelle uniche ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Sez. Un. 14917/2016).

Omissis

In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte contribuente della notifica dell’atto di appello, e secondo cui non è applicabile la scelta del “rito telematico” utilizzato per la prima volta nel giudizio di impugnazione quando il giudizio di prime cure si è svolto con modalità cartacee (art. 16, comma 4, D.P.R. n. 684/2005 – regolamento sull’utilizzo della pec).

Questa Commissione Tributaria Regionale (n. 780/2018)… modificando un precedente orientamento … ha statuito in merito che è stato introdotto con il D.Lgs. n. 156/2015 l’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 il quale prevede che le notificazioni tra le parti possono avvenire in via telematica secondo quanto stabilito dal regolamento del processo tributario telematico approvato con D.M. 23 dicembre 2013 n. 163.

Nel regolamento non è prevista alcuna preclusione a scegliere la modalità telematica per il grado di appello: cfr. le definizioni di cui al Regolamento art. 1 lett. K, che con il termine “ricorso” intende il ricorso del grado provinciale e del grado di appello.

Appare evidente che per tale grado di giudizio trova applicazione la possibilità del ricorrente di scegliere le modalità di notifica, costituzione e deposito, a prescindere da quelle seguite per il grado precedente (ad eccezione dell’obbligo di utilizzo del canale telematico discendente dall’applicazione del comma 3 dell’art. 2).

Parimenti l’art. 13 del detto regolamento stabilisce che la costituzione in giudizio ed il deposito degli atti avviene secondo il Sigit seguendo le modalità indicate nei precedenti artt. 10,11 e 12, non stabilendo alcuna propedeuticità con le modalità utilizzate nel grado provinciale e lasciando al ricorrente la scelta se eseguire o meno la notifica ai sensi dell’art. 9 per la conseguente applicazione delle disposizioni di cui ai detti artt. 10,11 e 12 (cfr. anche C.T.R. Lombardia 5082/2017).

Vieppiù secondo un orientamento consolidato in Cassazione la notifica di un atto è inesistente nelle uniche ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Sez. Un. 14917/2016).

Il Giudice di Legittimità ha anche affermato che il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, ed anche per queste ultime la nullità non può essere mai dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuta a conoscenza del destinatario: cfr. Cass. Sez. Un. 7665/2016 .

Nella fattispecie la notifica dell’atto a mezzo PEC ha raggiunto il suo scopo atteso che la parte appellata ha controdedotto svolgendo le proprie difese non indicando alcun pregiudizio da una asserita irregolare notifica dell’appello.

Va rigettata anche l’interpretazione resa da parte contribuente e fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui non essendo l’avviso di accertamento un atto processuale, non si applicherebbe il principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione (notificante dal momento della consegna al messo comunale e destinatario al momento della ricezione).

Orientamenti consolidati della Cassazione hanno stabilito, in merito, il principio opposto secondo cui in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione Finanziaria, occorre avere riguardo alla spedizione dell’atto e non a quello della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria: in termini Cass. n. 38/2017 (ord.) e 18643/2015 (ord.) per qualunque forma di notifica di atti di imposizione tributaria ammessa dalla legge (ufficiale giudiziario, messo comunale, posta). Pertanto la notifica si è perfezionata per l’Amministrazione comunale il 29 dicembre 2015, e quindi tempestivamente entro il quinto anno successivo entro il quale l’Amministrazione può esercitare l’azione di accertamento.

 

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