#PTT: notifica atti sostanziali a mezzo pec e loro sottoscrizione

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CTP Reggio Emilia, sez. 2, sent. n. 170/2019

Le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf’.

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6.2-passando ora ai motivi di doglianza del Ricorrente gli stessi sono infondati ed i ricorsi vanno,dunque, respinti; le doglianze del Ricorrente si sostanziano,concretamente, nella ipotizzata irregolare notifica via pece dell’atto impugnato e dell’atto presupposto in quanto,in entrambi i casi, gli stessi sarebbero stati allegati alia PEC in formato pdf/PADES anziché p7m, che sarebbe l’unico che garantirebbe la “genuità” degli stessi; insomma ii Ricorrente non contesta l’intervenuta notifica degli atti impugnati e della presupposta cartella di pagamento, che pacificamente ammette, ma il fatto che le modalità di notifica seguite non fossero atti a garantire la “genuinità” degli stessi; invero è condivisibile principio di diritto quello secondo cui “In tema di processo telematico, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del D.M. n. 44 del 2011 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf’. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli atti. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del D.M. n. 44 del 2011 e 19-bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.” Sez. U -, Sentenza n. 10266 dei 27/04/2018 (Rv. 648132 – 02);

se ora si applica il suddetto principio, per quanto di ragione, alle fattispecie concrete dedotte in giudizio non può che conseguirne l’infondatezza dei dedotti motivi di doglianza cui consegue il rigetto dei ricorsi;

 

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