#PTT: omessa sottoscrizione digitale del ricorso in appello

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CTR per il Veneto, sez. VIII, sent. 432/2018

L’omessa sottoscrizione dell’atto di appello ove non causi la compromissione del diritto di difesa della controparte non comporta l’inammissibilità del gravame.

omissis

Per superare l’eccezione di parte contribuente concernente la presunta inammissibilità dell’appello è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale «L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285- 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31105/2016, Rv. 639971), essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso (Cass. Civ. 30372/2017).

Nella citata sentenza 7665/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel richiamare il principio sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., hanno precisato che «è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale … ».

Nel caso in esame la difesa di parte contribuente, non ha dimostrato il pregiudizio derivante dal presunto difetto di notificazione e dalla difformità dell’atto notificato rispetto alle norme sul Processo Tributario Telematico e comunque ha esercitato pienamente il diritto alla difesa, controdeducendo puntualmente all’appello della Camera di Commercio sia con gli atti scritti che intervenendo nella discussione in pubblica udienza.

 

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