#PTT è davvero inammissibile il deposito telematico di atto notificato per posta?

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CTR Piemonte, sentenza n. 727/3/19 del 6/6/2019

Secondo la Commissione tributaria regionale per il Piemonte sarebbe invalido il deposito con modalità telematica del ricorso cartaceo notificato a mezzo posta raccomandata. Più in particolare, la disposizione di cui all’art. 10 del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle finanze – erroneo è il riferimento, fatto in sentenza, al D.M. 163/2013 – precluderebbe il deposito della copia per immagine del documento analogico.

La pronuncia trascura di considerare che il predetto decreto non contiene alcuna causa d’inammissibilità e, pertanto, non appare possibile introdurne nuove in via analogica.

Invero, nel processo tributario, le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002).

Peraltro, non appare dubitabile che la scansione per immagine di un atto introduttivo costituisca una mera irregolarità, priva di rilevanza processuale, giacché non compromette il diritto di difesa della controparte.

Da ultimo, è opportuno ricordare che il nuovo art. 16 bis, comma 2, del d.lgs. 546/92 prevede espressamente la possibilità di notificare con modalità analogiche gli atti introduttivi del giudizio, qualora non sia possibile farlo con modalità telematiche.

omissis…

Questa Commissione, analizzati gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto stabilito nel decisum di prime cure.

Come correttamente rilevato dal primo Collegio e ribadito dall’Ufficio nelle proprie difese, l’art.10 del D.M. n. 163/2013 disciplina gli atti processuali individuandone i requisiti e segnatamente precisando che “non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico“.

Tale divieto è proprio dell’atto notificato essendo ammessa, per i soli documenti allegati, ai sensi del comma 2, “la scansione in formato immagine di documenti analogici“.

Trattasi di specifiche tecniche che non possono definirsi norme di natura processuale così come ribadito dall’art. 6 del medesimo decreto il quale dispone che “Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell’art.10“. Pertanto, per quanto sopra, nulla rileva la giurisprudenza citata dal contribuente in punto alla sanatoria delle violazioni formali.

Le spese dei gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Conferma la decisione impugnata. Spese liquidate in Euro 4.000,00.

Così deciso in Torino il 22.5.2019

 

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