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Lo studio legale tributario Ferragina & Parisi opera, da oltre vent'anni, nel campo del diritto tributario.

Invero, ammesso (e così non è!) che il comparente sia legittimato passivamente, è da precisare che la transazione del 24 marzo 2006 all’art. 5 così disponeva (doc. n. 9): Le parti hanno dunque previsto una regolamentazione complessiva e definitiva della vicenda, senza esprimere riserva alcuna. Nel delineato contesto è certo che non sussiste alcuna valida ragione per rimettere in discussione il contenuto dell’accordo già raggiunto, trattandosi peraltro di transazione novativa. Invero, com’è noto, la transazione non è impugnabile per lesione, come parrebbe pretendere controparte. D’altro canto, la ragione dell’espresso divieto legislativo sta nella stessa causa del negozio, la cui funzione è quella di pervenire ad una composizione della lite già insorta o prossima ad insorgere sulla base di reciproche rinunce, e non già di assicurare l’equivalenza tra le opposte prestazioni. Fatta tale premessa è poi da ricordare che il carattere novativo della transazione, diversamente da quanto sembrerebbe affermare controparte, non consente affatto la reviviscenza dell’originaria obbligazione ma semmai vale a sostituire le originarie pattuizioni, sostituendole. Del resto, con la sottoscrizione di una transazione avente carattere novativo, qual è quella in esame per espressa previsione contrattuale, le parti possono essere solo obbligate ad adempiere a quanto previsto dal nuovo accordo, senza alcuna possibilità di far rivivere l’obbligazione originaria. Ne segue allora che la parte ricorrente avrebbe dovuto porsi il problema del recupero delle somme in discussione prima della firma della transazione e non certo agire, in verità temerariamente, nei confronti dei professionisti di controparte. Del tutto evidente, allora, che il tentativo di impugnare, tardivamente ed inammissibilmente, la transazione non potrà affatto sortire l’effetto sperato.

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