Fra le novità più interessanti contenute nel decreto fiscale n. 119/2018, in vigore da oggi, vi è da segnalare l’art. 16, comma 1 lett. a) n. 4 che sancisce l’obbligatorietà del processo tributaria telematico. Più in particolare, tale disposizione prevede che «le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche». Il comma 5 invece prevede che «Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019».
Il processo tributario telematico rimarrà facoltativo solo per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ad € 3.000,00 «previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni».