PTT: sempre possibile la notifica a mezzo pec dell’appello

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CTR Toscana, sent. n. 780/06/2018

Il regolamento approvato con D.M. 23.12.2013 n. 163 non preclude la notifica delle impugnazioni a mezzo pec, essendo detta facoltà espressamente prevista e disciplinata dall’art. 16 bis del d.lgs. 546/92.

Omissis

L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata.

Non è condivisibile quanto deciso da questa Commissione con la sentenza n. 1377 del 7.2.2017 secondo cui la notifica degli atti giudiziali tributari a mezzo pec non è ammissibile alla stregua della testuale esclusione prevista dall’art. 16 c. 4 del d.p.r. 11.2.2005 n. 684. Si legge nella sentenza: “Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così di colpo la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz’altro quella sancita dalla norme del c.p.c. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte da processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività“.

Tale affermazione è priva di qualsiasi collegamento al dato normativo.

Si ignora che è stato introdotto con il D.Lvo 156/2015 l’art. 16 bis del D.Lvo 546/1992 che prevede che le notificazioni tra le parti possono avvenire in via telematica secondo quanto stabilito dal regolamento del processo tributario telematica approvato con D.M. 23.12.2013 n. 163. Nel regolamento non è prevista alcuna preclusione a scegliere la modalità telematica per il grado di appello, tenuto conto che:

– Nelle “Definizioni” di cui all’art. 1 del Regolamento è precisato alla lettera k) che con il termine “ricorso” si intende parimenti il ricorso del grado provinciale ed il ricorso in appello. Pertanto è evidente che anche per tale grado di giudizio trovi piena applicazione la possibilità del ricorrente di scegliere le modalità di notifica, costituzione e deposito, a prescindere da quelle seguite per il grado precedente (ad eccezione ovviamente dell’obbligo di utilizzo del canale telematico discendente dalla applicazione del comma 3 dell’art. 2).

– L’art. 13 del Regolamento stabilisce che la costituzione in giudizio ed il deposito degli atti e documenti riferiti al giudizio di appello avviene mediante il SIGIT seguendo le modalità indicate nei precedenti artt. 10, 11 e 12, senza stabilire alcuna propedeuticità con le modalità utilizzate nel grado provinciale e lasciando al ricorrente la scelta se eseguire o meno la notifica ai sensi dell’art. 9 per la conseguente applicazione delle disposizioni di quelli già menzionati 10, 11 e 12.

Addirittura la CTR per la Lombardia con la sentenza 5082 del 5.12.2017 ha affermato che non è inesistente la notifica dell’ appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ancorché avvenuta in epoca precedente all’avvio del Processo Tributario Telematica in quanto effettuata in forma legislativamente prevista dall’art. 16 bis del d.lgs. 546/1992.

Ma vi è di più.

Secondo un orientamento pacifico in Cassazione la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un ‘attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass.Civ. Sez. Unite, Sent. 20.7.2016 n. 14917).

La Corte di Cassazione ha anche affermato che “il principio, sancito in via generale dall’art 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014 e Cass. S.U. 18.4.2016 n, 7665).

Nel caso di specie la notifica dell’atto a mezzo PEC ha raggiunto il suo scopo atteso che l’appellata ha controdedotto svolgendo le proprie difese e non indicando alcun pregiudizio conseguito ad una asserita irregolare notifica dell’appello.

Omissis

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