PTT: sempre ammessa la costituzione telematica

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CTR Emilia Romagna sent. 1908/12/2018 del 16/7/2018

La costituzione in giudizio in via telematica, ex D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, è sempre possibile anche quando il ricorrente abbia introdotto il giudizio con la modalità ordinaria tradizionale. Alla luce della facoltatività che ancora oggi connota l’utilizzo del PTT, il legislatore ha espresso il proprio favore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali e tale favore non può essere unilateralmente vanificato dalla scelta operata dal ricorrente di utilizzare ancora l’atto analogico tradizionale vincolando la controparte.

Riforma sent. 245/2017 CTP Reggio Emilia

Con ricorso ritualmente depositato il 10/02/2017, l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia n 245 del 12 ottobre 2017 con la quale veniva accolta l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento THSO3AB02099 del 2016. In particolare, deduceva l’Agenzia la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio per avere la sentenza di primo grado dichiarato illegittimamente la mancata costituzione in giudizio dell’Ufficio in violazione dell’art. 10 del decreto Min. Economia e Finanza n. 163 e delle ulteriori disposizioni in materia del processo telematico… lamentava l’Agenzia, che alla pubblica udienza la Commissione avesse esplicitamente dichiarato di non aver potuto prendere visione “dell’asserita costituzione delle relative controdeduzioni e dei documenti allegati” non essendogli stata assegnata dagli organi competenti la strumentazione hardware e software per poter accedere al sistema SIGIT; nella decisione, riteneva nulla la costituzione dell’Agenzia in quanto intervenuta a mezzo del sistema SIGIT in ragione della opzione operata dalla parte ricorrente con il proprio atto introduttivo, per un processo fondato sul regime analogico delle difese, degli atti e documenti delle parti.

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Motivi

1) Le motivazioni assunte nella sentenza resa in primo grado quanto a costituzione telematica dell’Agenzia non rivestono pregio e come tali vanno disattese nella loro interezza. Ed invero, la Commissione di primo grado ha ritenuto che solo nell’ipotesi di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio dell’Agenzia, convenuta in impugnazione, possa avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit (di cui alla definizione dell’art 3 del d.m. 23 dicembre 2013 n. 163); nell’ipotesi opposta, ovverosia laddove il ricorrente abbia provveduto all’impugnazione dell’avviso secondo le modalità ordinarie quali ad esempio il deposito del ricorso presso la controparte o l’invio, alla stessa,tramite posta ordinaria del proprio ricorso, la costituzione in giudizio debba necessariamente avvenire nelle forme ordinarie senza alcuna possibilità di utilizzazione del sistema SIGIT, mediante il consueto deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite l’invio per posta ordinaria.

A fondamento dell’interpretazione proposta, assume la Commissione che il terzo comma dell’art. 10, nel disciplinare la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente e rinviando alle modalità indicate dal primo comma dell’art. 10, implicitamente ma necessariamente facoltizza la costituzione telematica in giudizio nella sola ipotesi in cui l’iter costitutivo prescelto dal ricorrente abbia riprodotto nella sua interezza la disposizione normativa del primo comma, ivi compresa la notificazione a mezzo PEC.

L’interpretazione resa dalla Commissione è errata e merita integrale riforma.

In primo luogo, appare invero singolare che si assegni alla previsione normativa in esame il valore precettivo derivante dall’integrale riproduzione di istituti processuali da sempre considerati in modo distinto dalla teoria processuale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Gli stessi articoli 22 e 23 del D.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 rendono evidente come la costituzione delle parti trovi componimento processuale nella formazione del fascicolo e nel suo deposito nella segreteria della commissione, articolandosi per diversità del contenuto fascicolare per il ricorrente che è onerato del deposito della copia del ricorso se la notificazione è avvenuta a mezzo posta o mediante consegna, ovvero dell’originale se la notificazione è avvenuta secondo le regole del codice di procedura civile. Il DM 23 dicembre 2013 n. 163 assicura continuità agli istituti in esame nella loro esplicazione telematica, senza alterarne la struttura interna: ed invero, appare improprio e frutto di letteralismo interpretativo ogni richiamo necessitato alla notificazione a mezzo PEC per la costituzione della parte resistente a mezzo deposito telematico a norma dell’art. 10, ultimo comma, in quanto: i) l’attività oggetto della previsione è la sola costituzione in giudizio della parte resistente, cosicché il richiamo deve essere correttamente delimitato a tale oggetto, come definito dall’art 23 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per pacifica giurisprudenza, la notificazione non costituisce un modo di essere dell’atto difensivo (ricorso introduttivo, atto di citazione nel processo civile) ma solo un requisito di efficacia esterno dell’atto: quand’anche considerato nella sua interezza come fattispecie complessa, la costituzione in giudizio si articola per momenti ontologicamente diversi quali l’atto difensivo e la sua estrinsecazione rappresentativa alla controparte (notificazione), l’uno e l’altro assoggettati a regimi di efficacia e validità propri ed esclusivi. Del resto: 1) gli artt. 12 e 13 del D.M. n. 163 assicurano continuità operativa alla formazione del fascicolo informatico della Commissione mediante la copia informatica degli atti e documenti depositati in formato cartaceo, operativamente rafforzate dall’art. 11, commi 1 e 3 del decreto attuativo del 4.08.2015, formazione che viene perseguita dalle Commissioni a prescindere dalla scelta operata dalle parti; l’art 2, comma 3 del D.M n. 163 impone alla parte (sia essa ricorrente che resistente) che abbia fatto utilizzo in primo grado delle modalità telematiche, di assicurare continuità informatica alla propria attività difensionale, a prescindere pertanto se abbia dato corso al giudizio o vi sia stata convenuta. Deve pertanto concludersi che, diversamente da quanto ritenuto da altre Commissioni di primo e secondo grado, la facoltatività che connota ancora oggi l’utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l’opzione di una parte vincolare l’altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali.

Omissis

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