Bad bank: nuove speranze per i risparmatori

Lo studio legale tributario Ferragina & Parisi opera, da oltre vent'anni, nel campo del diritto tributario.

Bad bank nuove speranze per i risparmiatori

La vicenda tristemente nota dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati (emessi, ad esempio, dalla Banca delle Marche, dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, da Veneto Banca, dalla Banca Popolare di Vicenza) sembra segnare un punto di svolta a favore dei risparmiatori.

In tale senso depongono recenti decisioni dell’Arbitro per le controversie finanziarie, istituito dalla CONSOB. L’ACF ha infatti riconosciuto sussistere la legittimazione passiva delle nuove banche. Più in particolare, con decisione n. 165 del 9 gennaio 2018, ha affermato:

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento di Banca d’Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell’azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: “Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all’ente ponte”; il successivo punto 2 : “Restano esclusi dalla cessione…. soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione”).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziantesi per l’appunto nella cessione di “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione…”) induce a ritenere che l’obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l’avverbio “soltanto” utilizzato quale incipit del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcarne il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale…

il Collegio vuole affermare che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest’ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d’investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro status di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse…

rileva allora il Collegio che dalla documentazione in atti risulta dimostrato che in occasione dell’aumento di capitale del marzo 2012 la Vecchia Banca abbia posto in essere comportamenti violativi dell’art. 21 del TUF, per non avere agito in modo corretto e nel migliore interesse del cliente. Infatti, dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell’aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d’Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo “grave”, e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell’operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell’emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d’Italia.

Pertanto, appare fondata la parte della domanda dei ricorrenti rivolta ad ottenere il risarcimento di quanto investito per effetto della sottoscrizione delle azioni emesse dall’intermediario in occasione dell’aumento di capitale…

 Crediti: Foto di 905513 da Pixabay

 

Una risposta.

  1. Nicolò ha detto:

    E quindi noi risparmiatori che abbiamo perso i soldi abbiamo ancora possibilità?

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.