Principali caratteristiche del PTT

Lo studio legale tributario Ferragina & Parisi opera, da oltre vent'anni, nel campo del diritto tributario.

Dopo un primo articolo dedicato alle fonti esamineremo le principali caratteristiche del processo tributario telematico, in maniera schematica, operando richiami alla normativa di settore.

1) Il processo tributario telematico è facoltativo e non obbligatorio, ma una volta che il ricorso sia stato introdotto in via telematica la scelta è irreversibile.

L’art. 2, comma 3, DM 23/12/2013 n. 163 così dispone: “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

2) è facoltà del resistente optare per la costituzione telematica, anche ove il ricorso sia stato notificato con modalità tradizionali, secondo quanto disposto dall’art. 16 bis del d.lgs. 546/92 (contra, però, CTP-Reggio-Emilia-245-2017, successivamente riformata da CTR Emilia Romagna n. 1908/2018):

Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.

Nel caso in cui nel caso in cui non tutte le parti abbiano optato per il PTT sarà onere del personale di segreteria acquisire gli atti analogici in formato digitale ed inserirli nel fascicolo informatico, firmandoli digitalmente (art. 12, co. 1, DM 23/12/2013 n. 163).

 

3) Il PTT, secondo l’art. 2 del DM 163/2013, ha ad oggetto tutti gli atti ed i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione. Quindi anche gli atti della fase pre-processuale sono attratti nell’ambito di operatività del PTT.

Art. 2, comma 1, DM 23/12/2013 n. 163:Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

4) Per esemplificare, allo stato, è possibile:

– notificare ricorsi e appelli a mezzo pec;

– costituirsi in giudizio mediante il deposito di controdeduzioni;

– depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

– consultare il fascicolo processuale ed estrare copie degli atti.

 

 

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