Pubblichiamo l’ordinanza n. 14325/2017 con la quale la Suprema Corte ha ribadito che per i tributi locali vige il termine di prescrizione breve quinquennale.
Sul punto è sufficiente ricordare che i tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica, ecc.) si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Per tale ragioni vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..
Cassazione civ. sez. VI ordinanza n. 14325/2017
omissis
La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c. La CTR avrebbe dovuto fare applicazione dei principi espressi da Cass. n. 4338/2014 che, in caso di intangibilità della pretesa fiscale conseguente alla definitività della stessa per mancata impugnazione delle cartelle, determina l’applicazione del termine di prescrizione decennale.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte – Cass. S.U. n. 25790/2009 -, sia pure con affermazione espressa nell’ambito dell’imposta di registro, ma con valenza indiscutibilmente generale, hanno distinto il caso in cui l’atto impositivo divenga definitivo per “acquiescenza” da parte del contribuente per effetto dell’inutile decorso del termine per impugnare, da quello in cui la definitività venga acclarata a seguito di contenzioso, ritenendo che solo in tale ultima evenienza “…l’accertamento non può più assumere la qualifica di atto amministrativo definitivo non contestato. Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell’atto contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale, nell’ambito di un rapporto trilaterale, nel quale interviene lo Stato non più soltanto come parte (amministrazione finanziaria), ma anche in quanto “controllore di se stesso”. Gli effetti del giudicato, quindi, non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell’ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all’interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale”.
Ancora più recentemente, Cass. S.U. n.23397/2016 ha ritenuto, in linea con quanto testè ricordato, che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
I superiori principi hanno così consentito di fugare i dubbi in ordine ai confini dell’affermazione giurisprudenziale che individua la prescrizione decennale della pretesa fiscale divenuta irrevocabile per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dalla parte contribuente, la stessa non potendosi estendere alla ben diversa ipotesi nella quale l’accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione giurisdizionale.
A tali principi si è, in definitiva, ancorato il giudice di merito nel ritenere decorsa la prescrizione relativa ai tributi in contestazione, una volta acclarato che le cartelle relative ai tributi locali in contestazione erano state notificate cinque anni prima della notifica del preavviso di fermo. La prospettiva, che la ricorrente caldeggia, di applicare la prescrizione decennale a detti tributi in ragione della mancata impugnazione – recte, definitività – delle cartelle stesse è dunque, alla luce dei principi espressi dalle S.U., destituita di fondamento.
Il ricorso va per l’effetto rigettato.