Privilegio ex art. 2751 bis c.c. esteso all’IVA e al contributo previdenziale

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L’art. 1, comma 474, della legge di bilancio per l’anno 2018 (legge n. 205/2017) ha modificato l’art. 2751 bis, numero 2), del codice civile, prevedendo l’estensione del privilegio generale sui mobili anche al «contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto».

Per effetto di tale disposizione l’art. 2751 bis c.c., numero 2), nel testo in vigore dall’1 gennaio 2018, recita:

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

La disposizione porrà termine alle numerose controversie insorte in merito all’applicabilità di tale privilegio al contributo dovuto alla cassa di previdenza (ad eccezione di quello dei commercialisti per i quali esisteva norma apposita) e all’IVA che, secondo la prevalente giurisprudenza, non potevano esser equiparate alle retribuzioni dovute ai professionisti. Qui la Circolare sezione fallimenti Milano.

 

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