Reclamo e mediazione tributaria: dal 1° gennaio 2018 in vigore nuove soglie

Lo studio legale tributario Ferragina & Parisi opera, da oltre vent'anni, nel campo del diritto tributario.

L’articolo 10 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto, escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali dell’Unione europea.

Il nuovo testo del comma 1 dell’art. 17 bis del d.lgs. 546/92 recita:

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

Il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Naturalmente in caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate.

La nuova disciplina troverà applicazione con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

 

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