Pubblichiamo l’ordinanza della Suprema Corte n. 25499 del 26 ottobre 2017.
Secondo la Corte: “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.” (Cass. n. 18907/11, 3661/15, ord. 22776/15, 655/14, 20109/12, Corte Cost. 199/17)
Si veda anche un prcedente post su questo tema: “Processo tributario: sempre ammessa la produzione di nuovi documenti in appello“.