Processo telematico cum grano salis

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La notifica a mezzo pec di un atto in formato doc

La Suprema Corte, con ordinanza n. 30372 del 18 dicembre 2017, ribadisce che l’utilizzo di un file con estensione doc, anziché in formato pdf, rappresenta una semplice irregolarità che non comporta la nullità della notifica se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. civ. SS.UU. sent. n. 7665 del 18/4/2016; Cass. ord. 15984/2017; Cass. ord. 18758/2017).

D’altro canto, a prescindere dalla sanatoria di eventuali nullità per raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, occorre ricordare che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile il motivo con il quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. n. 26831/2014). Opera, infatti, il princìpio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 12 maggio 2016, n. 9772) secondo il quale le forme dagli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire.

 

Cassazione civile ord. 30372/2017

omissis

In via preliminare di rito si deve affermare l’infondatezza dell’eccezione di nullità del ricorso agenziale in quanto notificato a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario della società contribuente.

Il Collegio intende infatti dar seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016, Rv 641104 e più di recente Sez. 6-5, 15984/2017, non massimata) secondo la quale tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi dell’art. 3 bis, legge 53/1994 (in particolare: d.m. 44/2011; provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Peraltro, vi è comunque da ribadire che in ogni caso vale l’ulteriore principio di diritto che «L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf’) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 — 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31/05/2016, Rv. 639971), essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso.

Infine sul punto decisionale preliminare de quo, va anche rilevato che l’eccezione è esclusivamente formulata sulla base della normativa riguardante le notifiche telematiche nel processo tributario speciale, che tuttavia pacificamente non risulta applicabile al processo avanti la S.C. di Cassazione, se non in via “integrativa”, non sussistendo un rito di legittimità “differenziato” per le liti tributarie (in questo senso funditus Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e più di recente in senso pienamente adesivo Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640602).

Omissis

 

 

 

 

Una risposta.

  1. Antonio ha detto:

    E questo conferma che occorre esser “Avvocati” e non solo “Telematici”

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